PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito e rilevato che:

                esso conferisce, all'articolo 26, una delega legislativa per la modifica del codice della strada, nell'ambito della quale si attribuisce al legislatore delegato anche la facoltà di avvalersi dello strumento della delegificazione con riguardo alle «norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie»;

                nel disciplinare in via principale la materia della circolazione stradale e delle relative sanzioni, interviene ampiamente sull'attuale codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e sugli articoli del codice penale in materia di omissione di soccorso, di omicidio colposo e lesioni colpose, mentre non sono inserite in un contesto normativo organico altre disposizioni, pur concernenti aspetti connessi all'oggetto del provvedimento (si veda, ad esempio: l'articolo 18, in materia di somministrazione di bevande alcoliche; l'articolo 21 sulle misure alternative alla pena detentiva; l'articolo 22, sugli obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade; l'articolo 23, sulla destinazione delle risorse delle maggiori entrate conseguenti; l'articolo 27, sulla raccolta di dati statistici; l'articolo 28, sul divieto di talune forme di propaganda pubblicitaria, l'articolo 32, sull'informazione presente sui prodotti farmaceutici);

                provvede a modificare nuovamente la normativa in merito all'esercizio dell'attività di autoscuole già significativamente ridefinita in tempi recenti, nonché talune norme relative alla revisione degli autoveicoli, materia già oggetto, sotto un diverso profilo, del disegno di legge 2272-bis, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera; peraltro, l'articolo 29 è presente, in forma assolutamente identica, nel disegno di legge dal titolo «Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (A.C. 2161), all'esame della I Commissione e del medesimo Comitato per la legislazione;

                in numerosissimi casi, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

 

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        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 26 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi «recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada» - si esplicitino princìpi e criteri direttivi in modo da distinguerli dall'oggetto della delega medesima e da indicare in particolare, i criteri in base ai quali il legislatore delegato deve procedere nella «revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni»; al riguardo, dovrebbe altresì precisarsi se tale facoltà si estende anche alle sanzioni di natura penale ivi previste; andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe - ci si intenda riferire alla «delegificazione» in senso atecnico, ossia semplicemente in funzione dell'obiettivo di consentire all'Esecutivo di procedere, con propri atti, ad un celere aggiornamento di parametri tecnici; conseguentemente, in questo caso potrebbe opportunamente sostituirsi tale espressione con il richiamo all'articolo 229 del codice della strada che, al comma 1, già prevede che le direttive comunitarie relative alle materie disciplinate dal codice siano «recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4 - che introduce nuovi contenuti nell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione ad ogni condotta posta in essere «violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia» - si chiarisca la portata normativa del comma 13-quater, sia con riguardo all'ambito oggettivo, che appare assolutamente indefinito, sia con riguardo alla previsione, ivi contenuta, di una sola misura sanzionatoria riferibile indifferentemente e senza gradazioni ad una pluralità di violazioni.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 5 - ove si inserisce il comma 2-bis nell'articolo 117 del codice della strada - dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il termine ivi previsto (1o giugno 2007) che risulta ormai superato, sostituendolo con un riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

            all'articolo 6 - che introduce nel codice della strada un particolare obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, da parte dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia nei casi di ricovero ivi indicati - dovrebbe valutarsi una riformulazione della norma che faccia corrispondere il sorgere dell'obbligo (previsto nel solo caso di «coma di durata superiore alle 48 ore») con le varie ipotesi di ricovero contemplate nella medesima disposizione (per i soggetti «che abbiano subito un grave trauma cranico»; «che siano in coma»; che abbiano «conseguenze psico-fisiche irreversibili»);

 

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            all'articolo 12, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della lettera c), che appare limitarsi a ripetere, nella definizione dei parametri per l'individuazione dello stato di ebbrezza, il contenuto della lettera a), capoverso 2-bis;

            all'articolo 32, comma 4 - secondo cui deve essere indicato sulle confezioni dei farmaci l'eventuale effetto pregiudizievole sulle facoltà del conducente del veicolo e, per quelle più piccole, è precisato che il simbolo di pericolo «è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di rimettere al provvedimento ministeriale previsto al comma 2 anche le relative prescrizioni attuative, evitando di stabilire norme di dettaglio con disposizioni di rango primario.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2480-A Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale,

            richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 18 aprile 2007,

            rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge in esame nonché il contenuto stesso delle disposizioni riconducono il testo all'ambito materiale della sicurezza della circolazione stradale,

            considerato che la circolazione stradale non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma,

            considerato, d'altra parte, che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, devono intendersi inclusi nella nozione di «sicurezza» di cui alla citata lettera h) anche profili riguardanti la tutela della sicurezza delle persone non direttamente afferenti l'ordine pubblico,

            considerato che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, rileva l'ambito materiale «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

 

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giustizia amministrativa», attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo in oggetto,

            valutata positivamente la finalità di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada ed, in particolare, attraverso la previsione di interventi volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità, rimodulando il meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente, di norme più restrittive per i «neopatentati», nonché di disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;

            rilevato che:

                1) l'articolo 1 attribuisce ai presidenti delle autorità portuali le competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale, con riferimento alle aree portuali, prevedendo altresì che le sanzioni amministrative relative alla violazione di prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali siano applicate dal personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, anziché agli organi previsti dall'articolo 12 del codice della strada nel testo vigente;

                2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, per mero errore materiale, la sanzione pecuniaria viene definita ancora come sanzione amministrativa nonostante la trasformazione dell'illecito previsto in contravvenzione;

                3) suscita perplessità la scelta di attribuire la competenza per la contravvenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, al tribunale in composizione monocratica, apparendo più opportuno attribuire la relativa competenza al giudice di pace e, conseguentemente,

 

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prevedere la pena del lavoro di pubblica utilità in luogo della sanzione detentiva;

                4) la nuova formulazione dell'articolo 174, comma 14, del codice della strada, introdotta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, appare non sufficientemente determinata nella parte in cui si riferisce a «ripetute inadempienze ed alla loro entità e frequenza»;

                5) all'articolo 15 appare opportuno non escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all'arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti, trattandosi di una deroga ad una disposizione volta ad incentivare il soccorso delle vittime di incidenti stradali;

                6) all'articolo 17, per quanto attiene all'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'intervento normativo dovrebbe avere ad oggetto l'articolo 189 del codice della strada, relativo al comportamento in caso di incidente, anziché l'articolo 593 del codice penale, che costituisce norma di carattere generale;

                7) all'articolo 26 i princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega volta a modificare il codice della strada, sono da considerare non sufficientemente determinati in quanto si limitano a richiamare princìpi di natura costituzionale, che, come tali, devono essere comunque rispettati dal legislatore delegato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma» siano sostituite dalle seguenti: «l'ammenda»;

            2. all'articolo 26 siano previsti princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, che non si limitino a ribadire in maniera espressa princìpi di natura costituzionale;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione volta a conferire al personale dell'autorità portuale competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del codice della strada;

            b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al giudice di pace anziché al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza relativa al nuovo reato introdotto da tale disposizione, trasformando

 

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conseguentemente la pena detentiva nella sanzione del lavoro di pubblica utilità;

            c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 15;

            d) all'articolo 17 la Commissione di merito valuti l'opportunità di riferire all'articolo 189 del codice della strada, piuttosto che all'articolo 593 del codice penale, le disposizioni relative all'omissione di soccorso in caso di incidenti per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                le disposizioni di cui all'articolo 1 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per le autorità portuali con riferimento ai nuovi compiti affidati al relativo personale e all'eventuale attività formativa necessaria all'espletamento dell'esame di abilitazione;

                all'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, prospettato all'articolo 2, può farsi fronte nei termini indicati, vale a dire a carico dei soggetti proprietari dei veicoli e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

                la previsione, di cui all'articolo 6, del parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;

                è opportuno precisare che agli adempimenti di cui all'articolo 9 si dovrà far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

                gli adempimenti di cui all'articolo 11 rientrano nelle competenze istituzionali delle autorità preposte alla verifica;

                è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire che dalle disposizioni di cui all'articolo 13 non derivino nuovi o maggiori oneri per le ASL;

 

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                la copertura indicata all'articolo 27 risulta idonea in considerazione del fatto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono finalizzate all'avvio del processo di raccolta dati;

                le disposizioni di cui all'articolo 28 non comportano un aggravio delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

                è necessario precisare, all'articolo 31, che le tariffe saranno stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sopprimere l'articolo 1;

            sopprimere l'articolo 6;

            all'articolo 9 aggiungere in fine il seguente comma: «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: «4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: «2007, 2008 e 2009» con le seguenti: «Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere»;

            all'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, all'articolo 23, i soggetti chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale e la procedura per l'assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della misura delle sanzioni.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

            richiamato il parere espresso lo scorso 17 aprile 2007 sul precedente testo del disegno di legge n. 2480;

            raccomandata nuovamente l'opportunità di rafforzare un aspetto che - anche dopo le novità introdotte dalla Commissione di merito - sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale, che potrebbe avvenire anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica;

            preso atto, in ogni caso, che le modifiche e integrazioni apportate al testo originario sembrano contribuire al miglioramento del provvedimento;

            verificato, in particolare, il contenuto dell'articolo 22, che risponde a talune delle richieste formulate dalla VIII Commissione nel precedente parere, e dei nuovi articoli 23 e 24, che prevedono, in primo luogo, interventi in materia di destinazione delle maggiori entrate - derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie - all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, in secondo luogo, chiarimenti circa l'autorizzazione alla contrazione di mutui da parte di regioni, province e comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2480/A Governo, recante «Disposizioni in materia di

 

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circolazione e di sicurezza stradale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

            considerato che il testo in esame è stato profondamente modificato e che risultano recepite solo alcune delle condizioni contenute nel parere già espresso in data 18 aprile 2007;

            in particolare non risulta recepita la condizione di cui alla lettera a) del predetto parere ed è stata recepita solo parzialmente la condizione di cui alla lettera c);

            osservato che l'articolo 6 desta perplessità poiché l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri è previsto solo per alcune patologie più gravi e per soggetti che siano stati ricoverati nei reparti ospedalieri e non anche per i soggetti che, pur soffrendo di patologie che possono interferire con la capacità di guida, non sono tuttavia stati ricoverati nei suddetti reparti;

            considerato altresì che un certificato medico anamnestico è comunque necessario per ottenere la patente di guida;

            ritenuto infine che l'articolo 32 introduce disposizioni che potrebbero non essere conformi alla normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 12, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo;

            b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso comma 7, si preveda l'esclusione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 6, prevedendo che sia il medico curante che diagnostica o registra per il suo assistito una patologia che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida a comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri la necessità di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente;

            d) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali.

 

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